IN NOME DI SUA MAESTA’
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Nella causa penale rinviata dal Giudice Istruttore di
Frosinone con ordinanza 10 settembre 1887
CONTRO
- Palombo Angelo di Carlo, di anni 22, contadino
- Primotici Angelomaria di Pietro di anni 20
- Lucarini Giuseppe fu Angelo di anni 21
- Iorio Giuseppe fu Nicola di anni 22
- Iorio Giovanni fu Nicola di anni 20
- Palombo Rocco di Carlo di anni 25
- Bartoli Temistocle di Giovanni di anni 12
- Lucarini Angelo fu Stefano di anni 22
- Bonomo Augusto fu Giovanni di anni 21
- Anticoli Ulderico di Innocenzo di anni 20, contadino
- Olivieri Lodovico di Antonio di anni 20
- Petrilli Clinio di Pompeo di anni 21, contadino
- Bravo Ernesto di Lorenzo di anni 29
- Ferrari Giuseppe di Vincenzo di anni 21
- Buzzolini Guglielmo di Carlo di anni 27
- Primotici Pietro padre di Angelomaria, contadino
- Bartoli Giovanni padre di Temistocle
- Anticoli Innocenzo padre di Ulderico
- Olivieri Antonio padre di Lodovico
- Petrilli Pompeo padre di Clinio
- Tricca Maria madre di Lucarini Giuseppe
- Toppetta Maria madre di Iorio Giovanni
- Bonomo Mariangela madre di Bonomo Augusto
Tutti di Villa S. Stefano
IMPUTATI
I primi otto di minacce e vie di fatto contro gli
ultimi sette, i primi tre di porto di arma insidiosa (pistola di corta
misura). Vagando nottetempo per l’abitato il secondo e il terzo anche di
sparo di arma da fuoco contro l’abitato.
Il 4), il 5), il 6), il 7) e l’ 8) di porto di arma
vietata (coltello a molla fissa) vagando nottetempo per l’abitato. Gli
ultimi sette di percosse lievi in persona di Palombo Rocco.
Il 9) inoltre di porto di arma lunga da fuoco (fucile
senza licenza) vagando nottetempo per l’abitato e di percosse lievi in
persona di Primotici Angelomaria e di Iorio Giuseppe.
Tutti i primi quindici poi di schiamazzi notturni,
reati commessi in Villa S. Stefano nella notte dal 9 al 10 luglio 1887 con
l’aggravante della recidiva per Primotici Angelomaria.
IN ESITO all’ordine del dibattimento
RITENUTO che gli imputati vennero regolarmente citati e
la contumacia dei non comparsi, regolarmente accertata:
RITENUTO che tutto ciò che forma oggetto d’imputazione
non si può procedere senza istanza delle parti. Rispettivamente ciascuno
degli imputati ebbe a rendere dalla sporta querela e reciprocamente tutti
ad accertamento dell’ufficio dichiararono di accordarsi per un cordiale
condono.
RITENUTO che quanto riflette l’imputazione di porto
d’arma insidiosa a carico di Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo
Rocco, Primotici Angelomaria, Lucarini Giuseppe, Iorio Giovanni venne
questa legalmente stabilita anzitutto per dichiarazione e confessione
degli stessi nonché della concorde testimonianza che pure così puossi dire
impropriamente degli altri coimputati indicati sopra dal numero 7) al
numero 15).
RITENUTO che rimase pure approvato (provato) che le
pistole e i coltelli di cui si tratta si portarono nel concentrico
(all’interno) del paese di Villa S. Stefano e nell’intervallo delle ore 11
pomeridiane alla mezzanotte del 9 luglio 1887.
RITENUTO quanto al reato di sparo di arma da fuoco in
luogo abitato ascritto a Primotici Angelomaria ed a Lucarini Giuseppe che
risultò avere il solo Primotici esploso la pistola di cui era armato
nella notte anzidetta nel concentrico del paese, mentre invece il Lucarini
Giuseppe se sparò pure un colpo di pistola ciò fece sulla porta della sua
capanna lontano dal paese e per impaurire coloro che egli credeva
venissero alla sua volta.
RITENUTO essere stato pienamente escluso che Bartoli
Temistocle, Lucarini Angelomaria abbiano in qualsiasi maniera partecipato
al reato di cui tutti sono imputati per canti e schiamazzi notturni e che
neppure essi stavano armati di coltello né usarono violenza qualsiasi
verso le persone in quanto che gli stessi coimputati e i testi accertarono
come essi trovatisi a caso in quella sera nel luogo ove succedeva la
baruffa si limitarono ad essere semplici spettatori e nulla fecero che
potesse essere loro imputabile.
RITENUTO che venne escluso in modo assoluto per
concorde deposto di tutti i coimputati che Bonomo Augusto nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui nel capo d’imputazione fosse armato
di un fucile;
RITENUTO essere poi stato stabilito che tutti nella
sera del 9 luglio verso la mezzanotte schiamazzassero e suonassero
disturbando la pubblica quiete in Villa S. Stefano.
RITENUTO che le persone civilmente responsabili non
addussero a loro difesa nessuna scusante e si deve ritenere essere per
loro incuria e difetto di sorveglianza che i minorenni loro figli vanno
vagando nelle ore dedicate a riposo a commettere reati che altrimenti non
succederebbero se a ora lecita rientrassero in seno alla famiglia.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli articoli 455, 459, 467, 90 e 91 C.P. dichiara
Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici Angelomaria,
Lucarini Giuseppe, Iorio Giovanni convinti (colpevoli) del reato di porto
d’arma insidiosa, vagando di nottetempo in luogo abitato e
conseguentemente Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici
Angelomaria minorenne ma recidivo alla pena del carcere per mesi due,
Lucarini Giuseppe e Iorio Giovanni, minorenni all’epoca del commesso reato
all’istessa pena per mesi uno. Visti gli articoli 685 e 688 C.P. dichiara
convinto Primotici Angelomaria del reato di sparo d’arma da fuoco in luogo
abitato, non convinto per lo stesso titolo Lucarini Giuseppe e
conseguentemente lo condanna all’ammenda in lire 20 e assolve Lucarini
Giuseppe da tale imputazione.
Visto l’articolo 549 C.P.P. dichiara non essere stato
luogo a procedere contro Bonomo Augusto per porto d’arma lunga da fuoco di
notte in luogo abitato. Visti gli articoli 85, 117 delle leggi di Pubblica
Sicurezza dichiara tutti gli imputati convinti del reato di perturbazione
della pubblica quieta a causa di schiamazzi notturni ed in base agli
articoli succitati 90 e 91 C. P. condanna Palombo Augusto, Primotici
Angelomaria, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Bravo Ernesto, Ferrari
Giuseppe, Buzzolini Guglielmo all’ammenda di lire 15. Lucarini Giuseppe,
Iorio Giuseppe, Anticoli Ulderico, Olivieri Lodovico, Petrilli Clinio
all’ammenda di lire 10 e visti gli articoli 568, 1176 C.P.P. e 1157 C.C.
condanna solidamente gli imputati ove civilmente responsabili, dichiarando
di non essere stato luogo a procedere per le percosse e del ferimento
rispettivamente loro ascritto e similmente visto l’articolo 771 C.P.
ordina la confisca del coltello sotto sequestro.
Ceccano 24 gennaio 1888
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