Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
 

Palombo Angelo e Palombo Rocco

9 - 10 luglio 1887

Palombo Angelo - Primotici Angelomaria - Lucarini Giuseppe - Iorio Giuseppe - Iorio Giovanni  - Palombo Rocco  - Bartoli Temistocle - Lucarini Angelo  - Bonomo Augusto  - Anticoli Ulderico - Olivieri Lodovico - Petrilli Clinio - Bravo Ernesto - Ferrari Giuseppe - Buzzolini Guglielmo - Primotici Pietro - Bartoli Giovanni- Anticoli Innocenzo - Olivieri Antonio - Petrilli Pompeo - Tricca Maria - Toppetta Maria - Bonomo Mariangela

IN NOME DI SUA MAESTA’

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Nella causa penale rinviata dal Giudice Istruttore di Frosinone con ordinanza 10 settembre 1887

CONTRO

    1. Palombo Angelo di Carlo, di anni 22, contadino
    2. Primotici Angelomaria di Pietro di anni 20
    3. Lucarini Giuseppe fu Angelo di anni 21
    4. Iorio Giuseppe fu Nicola di anni 22
    5. Iorio Giovanni fu Nicola di anni 20
    6. Palombo Rocco di Carlo di anni 25
    7. Bartoli Temistocle di Giovanni di anni 12
    8. Lucarini Angelo fu Stefano di anni 22
    9. Bonomo Augusto fu Giovanni di anni 21
    10. Anticoli Ulderico di Innocenzo di anni 20, contadino
    11. Olivieri Lodovico di Antonio di anni 20
    12. Petrilli Clinio di Pompeo di anni 21, contadino
    13. Bravo Ernesto di Lorenzo di anni 29
    14. Ferrari Giuseppe di Vincenzo di anni 21
    15. Buzzolini Guglielmo di Carlo di anni 27
    16. Primotici Pietro padre di Angelomaria, contadino
    17. Bartoli Giovanni padre di Temistocle
    18. Anticoli Innocenzo padre di Ulderico
    19. Olivieri Antonio padre di Lodovico
    20. Petrilli Pompeo padre di Clinio
    21. Tricca Maria madre di Lucarini Giuseppe
    22. Toppetta Maria madre di Iorio Giovanni
    23. Bonomo Mariangela madre di Bonomo Augusto

Tutti di Villa S. Stefano

IMPUTATI

I primi otto di minacce e vie di fatto contro gli ultimi sette, i primi tre di porto di arma insidiosa (pistola di corta misura). Vagando nottetempo per l’abitato il secondo e il terzo anche di sparo di arma da fuoco contro l’abitato.

Il 4), il 5), il 6), il 7) e l’ 8) di porto di arma vietata (coltello a molla fissa) vagando nottetempo per l’abitato. Gli ultimi sette di percosse lievi in persona di Palombo Rocco.

Il 9) inoltre di porto di arma lunga da fuoco (fucile senza licenza) vagando nottetempo per l’abitato e di percosse lievi in persona di Primotici Angelomaria e di Iorio Giuseppe.

Tutti i primi quindici poi di schiamazzi notturni, reati commessi in Villa S. Stefano nella notte dal 9 al 10 luglio 1887 con l’aggravante della recidiva per Primotici Angelomaria.

IN ESITO all’ordine del dibattimento

RITENUTO che gli imputati vennero regolarmente citati e la contumacia dei non comparsi, regolarmente accertata:

RITENUTO che tutto ciò che forma oggetto d’imputazione non si può procedere senza istanza delle parti. Rispettivamente ciascuno degli imputati ebbe a rendere dalla sporta querela e reciprocamente tutti ad accertamento dell’ufficio dichiararono di accordarsi per un cordiale condono.

RITENUTO che quanto riflette l’imputazione di porto d’arma insidiosa a carico di Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici Angelomaria, Lucarini Giuseppe, Iorio Giovanni venne questa legalmente stabilita anzitutto per dichiarazione e confessione degli stessi nonché della concorde testimonianza che pure così puossi dire impropriamente degli altri coimputati indicati sopra dal numero 7) al numero 15).

RITENUTO che rimase pure approvato (provato) che le pistole e i coltelli di cui si tratta si portarono nel concentrico (all’interno) del paese di Villa S. Stefano e nell’intervallo delle ore 11 pomeridiane alla mezzanotte del 9 luglio 1887.

RITENUTO quanto al reato di sparo di arma da fuoco in luogo abitato ascritto a Primotici Angelomaria ed a Lucarini Giuseppe che risultò avere il solo Primotici esploso la pistola di cui era armato nella notte anzidetta nel concentrico del paese, mentre invece il Lucarini Giuseppe se sparò pure un colpo di pistola ciò fece sulla porta della sua capanna lontano dal paese e per impaurire coloro che egli credeva venissero alla sua volta.

RITENUTO essere stato pienamente escluso che Bartoli Temistocle, Lucarini Angelomaria abbiano in qualsiasi maniera partecipato al reato di cui tutti sono imputati per canti e schiamazzi notturni e che neppure essi stavano armati di coltello né usarono violenza qualsiasi verso le persone in quanto che gli stessi coimputati e i testi accertarono come essi trovatisi a caso in quella sera nel luogo ove succedeva la baruffa si limitarono ad essere semplici spettatori e nulla fecero che potesse essere loro imputabile.

RITENUTO che venne escluso in modo assoluto per concorde deposto di tutti i coimputati che Bonomo Augusto nelle circostanze di tempo e di luogo di cui nel capo d’imputazione fosse armato di un fucile;

RITENUTO essere poi stato stabilito che tutti nella sera del 9 luglio verso la mezzanotte schiamazzassero e suonassero disturbando la pubblica quiete in Villa S. Stefano.

RITENUTO che le persone civilmente responsabili non addussero a loro difesa nessuna scusante e si deve ritenere essere per loro incuria e difetto di sorveglianza che i minorenni loro figli vanno vagando nelle ore dedicate a riposo a commettere reati che altrimenti non succederebbero se a ora lecita rientrassero in seno alla famiglia.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli articoli 455, 459, 467, 90 e 91 C.P. dichiara Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici Angelomaria, Lucarini Giuseppe, Iorio Giovanni convinti (colpevoli) del reato di porto d’arma insidiosa, vagando di nottetempo in luogo abitato e conseguentemente Palombo Angelo, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Primotici Angelomaria minorenne ma recidivo alla pena del carcere per mesi due, Lucarini Giuseppe e Iorio Giovanni, minorenni all’epoca del commesso reato all’istessa pena per mesi uno. Visti gli articoli 685 e 688 C.P. dichiara convinto Primotici Angelomaria del reato di sparo d’arma da fuoco in luogo abitato, non convinto per lo stesso titolo Lucarini Giuseppe e conseguentemente lo condanna all’ammenda in lire 20 e assolve Lucarini Giuseppe da tale imputazione.

Visto l’articolo 549 C.P.P. dichiara non essere stato luogo a procedere contro Bonomo Augusto per porto d’arma lunga da fuoco di notte in luogo abitato. Visti gli articoli 85, 117 delle leggi di Pubblica Sicurezza dichiara tutti gli imputati convinti del reato di perturbazione della pubblica quieta a causa di schiamazzi notturni ed in base agli articoli succitati 90 e 91 C. P. condanna Palombo Augusto, Primotici Angelomaria, Iorio Giuseppe, Palombo Rocco, Bravo Ernesto, Ferrari Giuseppe, Buzzolini Guglielmo all’ammenda di lire 15. Lucarini Giuseppe, Iorio Giuseppe, Anticoli Ulderico, Olivieri Lodovico, Petrilli Clinio all’ammenda di lire 10 e visti gli articoli 568, 1176 C.P.P. e 1157 C.C. condanna solidamente gli imputati ove civilmente responsabili, dichiarando di non essere stato luogo a procedere per le percosse e del ferimento rispettivamente loro ascritto e similmente visto l’articolo 771 C.P. ordina la confisca del coltello sotto sequestro.

Ceccano 24 gennaio 1888

 

<<< VILLA VIOLENTA

www.villasantostefano.com

PrimaPagina  |  ArchivioFoto | DizionarioDialettale | VillaNews