BONOMO
FILOMENO E PALOMBO BIAGIO
(12 giugno 1879) |
In nome di sua Maestà
Umberto I
Per grazia di Dio e volontà
della Nazione
RE D’ITALIA
Il Pretore del Mandamento di
Ceccano, nella seduta del 14 agosto 1879, ha profferito la seguente
SENTENZA
nella causa penale del Pubblico
Ministero rinviata dal Giudice Istruttore
CONTRO
1) Bonomo Filomeno di Francesco,
di anni 16, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano, contumace;
2) Palombo Biagio fu Emilio, di
anni 23, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano
IMPUTATI
a) il primo di porto di fucile
senza licenza;
b) il secondo di oltraggio con
parole al Sindaco di Villa S. Stefano nell’esercizio delle sue funzioni
ed a causa delle medesime.
Reati avvenuti il 12 giugno 1879 in
Villa S. Stefano.
In esito all’odierno dibattimento:
SENTITI nelle sue conclusioni orali il Pubblico
Ministero e l’imputato nelle proprie discolpe a mezzo anche del difensore
avendo avuto essi per ultimi la parola, in contumacia dell’altro imputato
Filomeno Bonomo;
CONSIDERANDO in fatto come nel pomeriggio del 12
passato giugno in Villa S. Stefano il Bonomo Filomeno, avendo avuto
questioni con tal Biagio Francesco Palombo per causa di giuoco di carte,
si andasse ad armare nella sua casa di un fucile, ed armato di questo si
aggirasse entro l’abitato in cerca del suo avversario. Don Cesare Perlini, Sindaco
di quel Comune, vedendo costui aggirarsi nelle pubbliche vie armato di quel
fucile in attitudine minacciosa si fece ad inseguirlo ma prevenuto dal
Biagio Palombo, il Filomeno, venne da questi disarmato. Fattosi avanti il
Sindaco per farsi consegnare il fucile, il Palombo ricusò in guisa (tanto
che) il Sindaco dove’ chiamare la guardia comunale (Ubaldo Petrilli) e fu
allora che il Biagio Palombo rivolgendosi al sig. Sindaco si espresse con
le precise parole "Scrivi, scrivi che mi fai la barba al cazzo…".
Per tale oltraggio con querela del 17 successivo il Sindaco si rivolse a
questo ufficio;
CONSIDERANDO che il porto abusivo del fucile
attribuito al Bonomo fu nel dibattimento stabilito non solo con la
deposizione fatta dal Sindaco, ma anche con quella di Bonomo Giuseppe e
Michele Felici che presenziarono il fatto quando per le pubbliche piazze
il Filomeno andava in cerca dell’avversario, dalla deposizione dell’Ubaldo
Petrilli si seppe che il Filomeno stesso ebbe a confessargli l’accaduto;
CONSIDERANDO che per quanto si riferisce
all’oltraggio oltre ai succitati testi si aggiunge la parziale confessione
del Palombo che ammette il fatto scusandosi col dire che era alterato dal
vino;
CONSIDERANDO che nell’irrogazione della pena fa
d’uopo (è necessario) condannare a due gradi Filomeno Bonomo, maggiore di
anni 14 e minore di anni 18 e ad un grado di diminuzione di pena Biagio
Palombo per le attenuanti previste dall’articolo 684 Cod. Pen.
HA GIUDICATO
esser colpevole Filomeno Bonomo di porto di fucile
senza autorizzazione e condannasi, come si condanna, a lire 30 di ammnenda,
alla confisca dell’arma in giudiziale sequestro ed alle spese del
procedimento;
esser colpevole Palombo Biagio del reato di oltraggio
al sig. Sindaco di Villa S. Stefano e come tale condannasi, come si
condanna, ad un mese di reclusione ed alle spese del procedimento
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