Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
 

BONOMO FILOMENO E PALOMBO BIAGIO

(12 giugno 1879)

In nome di sua Maestà

Umberto I

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, nella seduta del 14 agosto 1879, ha profferito la seguente

SENTENZA

nella causa penale del Pubblico Ministero rinviata dal Giudice Istruttore

CONTRO

1) Bonomo Filomeno di Francesco, di anni 16, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano, contumace;

2) Palombo Biagio fu Emilio, di anni 23, contadino nato e domiciliato a Villa S. Stefano

IMPUTATI

a) il primo di porto di fucile senza licenza;

b) il secondo di oltraggio con parole al Sindaco di Villa S. Stefano nell’esercizio delle sue funzioni ed a causa delle medesime.

Reati avvenuti il 12 giugno 1879 in Villa S. Stefano.

In esito all’odierno dibattimento:

SENTITI nelle sue conclusioni orali il Pubblico Ministero e l’imputato nelle proprie discolpe a mezzo anche del difensore avendo avuto essi per ultimi la parola, in contumacia dell’altro imputato Filomeno Bonomo;

CONSIDERANDO in fatto come nel pomeriggio del 12 passato giugno in Villa S. Stefano il Bonomo Filomeno, avendo avuto questioni con tal Biagio Francesco Palombo per causa di giuoco di carte, si andasse ad armare nella sua casa di un fucile, ed armato di questo si aggirasse entro l’abitato in cerca del suo avversario. Don Cesare Perlini, Sindaco di quel Comune, vedendo costui aggirarsi nelle pubbliche vie armato di quel fucile in attitudine minacciosa si fece ad inseguirlo ma prevenuto dal Biagio Palombo, il Filomeno, venne da questi disarmato. Fattosi avanti il Sindaco per farsi consegnare il fucile, il Palombo ricusò in guisa (tanto che) il Sindaco dove’ chiamare la guardia comunale (Ubaldo Petrilli) e fu allora che il Biagio Palombo rivolgendosi al sig. Sindaco si espresse con le precise parole "Scrivi, scrivi che mi fai la barba al cazzo…". Per tale oltraggio con querela del 17 successivo il Sindaco si rivolse a questo ufficio;

CONSIDERANDO che il porto abusivo del fucile attribuito al Bonomo fu nel dibattimento stabilito non solo con la deposizione fatta dal Sindaco, ma anche con quella di Bonomo Giuseppe e Michele Felici che presenziarono il fatto quando per le pubbliche piazze il Filomeno andava in cerca dell’avversario, dalla deposizione dell’Ubaldo Petrilli si seppe che il Filomeno stesso ebbe a confessargli l’accaduto;

CONSIDERANDO che per quanto si riferisce all’oltraggio oltre ai succitati testi si aggiunge la parziale confessione del Palombo che ammette il fatto scusandosi col dire che era alterato dal vino;

CONSIDERANDO che nell’irrogazione della pena fa d’uopo (è necessario) condannare a due gradi Filomeno Bonomo, maggiore di anni 14 e minore di anni 18 e ad un grado di diminuzione di pena Biagio Palombo per le attenuanti previste dall’articolo 684 Cod. Pen.

HA GIUDICATO

esser colpevole Filomeno Bonomo di porto di fucile senza autorizzazione e condannasi, come si condanna, a lire 30 di ammnenda, alla confisca dell’arma in giudiziale sequestro ed alle spese del procedimento;

esser colpevole Palombo Biagio del reato di oltraggio al sig. Sindaco di Villa S. Stefano e come tale condannasi, come si condanna, ad un mese di reclusione ed alle spese del procedimento

 

Vicolo Bellavista

 

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15.6.11

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