In nome di Sua Santità Grecorio XVI (1831 - 1846) felicemente
regnante.
L’anno 1840, il giorno 13 del mese di luglio, il
Tribunale Criminale sedente in Frosinone composto da Gregorio Piergentili,
presidente, Raffaele Palomba e Rinaldo Conte, giudici, si è adunato nella
solita casa delle sue udienze per eseguire il confronto e deliberare sulla
causa
CONTRO
Luigi Palombo, del fu Carlo, da S. Stefano, di anni 31,
contadino
IMPUTATO
Di ferita con qualche pericolo di vita e delazione
(porto abusivo) d’arma.
VISTI gli atti processuali;
LETTA la relazione fiscale;
SENTITE le deposizioni de’ testimoni
confrontati,
SENTITO il Procuratore Fiscale, il sig.
Difensore nonché il prevenuto (l’imputato) stesso che ebbero l’ultima
parola;
RITIRATOSI il Tribunale in camera di consiglio,
avendo sott’occhio il processo scritto, ha emanato la seguente
SENTENZA
Ben spesso Antonio Palladini si recava ad inquietare (ad
infastidire) il suo padre Rocco e la matrigna Santa per pretensione
(motivi) d’interesse, ed essendo ubriaco altrettanto effettuò (fece) nel
giorno 2 febraro. Vi si trovò presente Luigi Palombo ed avendo significato
(spiegato) al Palladini che non era quella la maniera di condursi col
padre, fu ingiuriato ed anche in qualche modo minacciato.
Ne fu dispiacente il Palombo ed avvicinatosi al
Palladini lo investì con un coltello, gli vibrò dei colpi col manico sulla
testa, ed un altro di punta nel dorso, e così gli produsse un'escoriazione
ed una ferita. Quindi gittando il coltello, che era fermo al manico (a lama
fissa), puntuto e tagliente in parte di ambedue i lati se ne partì e
raccoltosi il coltello venne esibito in Curia (stanza ex collocatore
all’imbocco di via della Rocca).
Si formò l’analogo processo, e fin dal 5 marzo
successivo il Palombo è nelle forze (in arresto).
CONSIDERANDO CHE in quanto alle offese il genere
è stabilito colla relazione chirurgica di aver medicato Antonio Palladini
di una ferita nella regione dorsale penetrante nella cavità del petto
prodotta da istromento incidente (con uno strumento a punta) e perforante
e giudicata con qualche pericolo, e di una escoriazione con contusione nel
parietale destro prodotta da istromento contundente e lacerante e senza
pericolo.
CONSIDERANDO CHE Palombo ammette la questione
avuta col Palladini ma nega di averlo ferito. A convincerlo però si sono
riuniti l’impulso a delinquere che mosse dalle ingiurie e minacce
proferite dal Palladini contro l’Inquisito, l’incolpazione (le accuse) del
ferito, e il deposto (le deposizioni) di più testimoni che a stabilire che
Palladini restò offeso per fatto (ad opera) dell’inquisito.
CONSIDERANDO CHE le ingiurie e minacce
riportate dal Palombo pel solo fatto che si studiò di far conoscere al Palladini che doveva trattare in modo diverso il genitore, possono
calcolarsi a di lui favore per una grave provocazione.
CONSIDERANDO CHE se due testimoni assicurano di
aver veduto Palombo gittare quel coltello, non rimane escluso che nel
farlo l’avesse potuto prendere in quella casa anziché essere in precedenza
possessore.
Tutto ciò considerato e Invocato il Nome Santissimo di
Dio il Tribunale
DICHIARA
Che costa (si stratta) di una ferita con qualche
pericolo di vita, e di una contusione senza pericolo in persona di Antonio
Palladini e che ne è colpevole Luigi Palombo in seguito di grave
provocazione.
VISTI gli articoli 318 e 319 del Regolamento
Penale
CONDANNA
A pluralità di voti Luigi Palombo ad un anno di opera
pubblica da espiarsi dopo li primi 3 mesi dal suo ingresso in carcere,
avendo uno dei signori giudici ritenuto gravissima la provocazione ed
opinato (espresso) per pena minore.
Lo condanna pure all’ammenda del danno verso la parte
offesa da liquidarsi in giudizio civile e al rimborso delle spese di
processo.