Il Tribunale Penale di Frosinone composto dai signori Frezza Cav.
Carlo, Presidente, Santoro Avv. Giacinto e Tenerchia Avv. Giovanni,
Giudici, con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal
Procuratore del Re Albeggiani Giuseppe e con l’assistenza del Cancelliere
Barsi Vincenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale per cittazione diretta
CONTRO
Palombo angelo fu Carlo e fu Tambucci Rosa, nato lì 8 settembre 1867 in
Villa Santo Stefano, ivi domiciliato, libero, presente
IMPUTATO
Del delitto di cui agli art. 402 e 404 n. 1 C.P. per essersi, in giorni
imprecisati del luglio 1922, in contrada Prata Sparelle ed Ara del Tufo in
Villa Santo Stefano, impossessato per trarne profitto, abusando della
fiducia derivante da scambievoli relazioni di prestazione d’opera, di
litri 37,50 di grano e di litri 10 di biada e senza il consenso del
proprietario De Luca Giovanni
In esito all’odierno pubblico dibattimento
IN FATTO E DIRITTO
Osserva che
De Luca Giovanni denunzia a questo Procuratore del Re Palombo Angelo
perché costui nella divisione dei prodotti del raccolto, avvenuta nel
luglio 1922 si era impossessato di litri 37,30 di grano e di litri 10 di
biada.
Per tale fatto
il Palombo venne sottoposto a procedimento penale e, ad istruzione
compiuta, fu inviato, con citazione diretta, al giudizio di questo
Tribunale per rispondere della imputazione a lui ascritta in rubrica.
All’udienza il
signor De Luca Cesare, figlio della parte lesa, si è costituito parte
civile.
Osserva che
dal pubblico dibattimento, per dichiarazione della stessa parte lesa, è
risultato che il valore del grano e della biada sottratti non ammonta che
a poche decine di lire, valore che di fronte all’agiatezza della stessa
parte lesa, può ritenersi lievissimo.
Pertanto non
ostandovi i precedenti penali dell’imputato, deve applicarsi in di lui
favore il Regio Decreto di amnistia del 9 aprile 1923 e dichiarare estinta
l’azione penale, salvo il diritto ai danni della parte civile
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara lievissimo il valore del tutto e
assolve Palombo Angelo dal delitto ascrittogli perché estinta l’azione
penale per amnistia. Fa salvo il diritto della parte civile per i danni.
Così deciso lì 4 giugno 1923