Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli

PALOMBO ANGELO

(luglio 1922)

IN NOME DI SUA MAESTA’

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Tribunale Penale di Frosinone composto dai signori Frezza Cav. Carlo, Presidente, Santoro Avv. Giacinto e Tenerchia Avv. Giovanni, Giudici, con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore del Re Albeggiani Giuseppe e con l’assistenza del Cancelliere Barsi Vincenzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale per cittazione diretta

CONTRO

Palombo angelo fu Carlo e fu Tambucci Rosa, nato lì 8 settembre 1867 in Villa Santo Stefano, ivi domiciliato, libero, presente

IMPUTATO

Del delitto di cui agli art. 402 e 404 n. 1 C.P. per essersi, in giorni imprecisati del luglio 1922, in contrada Prata Sparelle ed Ara del Tufo in Villa Santo Stefano, impossessato per trarne profitto, abusando della fiducia derivante da scambievoli relazioni di prestazione d’opera, di litri 37,50 di grano e di litri 10 di biada e senza il consenso del proprietario De Luca Giovanni

In esito all’odierno pubblico dibattimento

IN FATTO E DIRITTO

Osserva che De Luca Giovanni denunzia a questo Procuratore del Re Palombo Angelo perché costui nella divisione dei prodotti del raccolto, avvenuta nel luglio 1922 si era impossessato di litri 37,30 di grano e di litri 10 di biada.

Per tale fatto il Palombo venne sottoposto a procedimento penale e, ad istruzione compiuta, fu inviato, con citazione diretta, al giudizio di questo Tribunale per rispondere della imputazione a lui ascritta in rubrica.

All’udienza il signor De Luca Cesare, figlio della parte lesa, si è costituito parte civile.

Osserva che dal pubblico dibattimento, per dichiarazione della stessa parte lesa, è risultato che il valore del grano e della biada sottratti non ammonta che a poche decine di lire, valore che di fronte all’agiatezza della stessa parte lesa, può ritenersi lievissimo.

Pertanto non ostandovi i precedenti penali dell’imputato, deve applicarsi in di lui favore il Regio Decreto di amnistia del 9 aprile 1923 e dichiarare estinta l’azione penale, salvo il diritto ai danni della parte civile

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara lievissimo il valore del tutto e assolve Palombo Angelo dal delitto ascrittogli perché estinta l’azione penale per amnistia. Fa salvo il diritto della parte civile per i danni.

Così deciso lì 4 giugno 1923

 

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