Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
 

PALOMBO ANTONIO – ROSSI GIOVANNI

fine febbraio 1886

IN NOME DI SUA MAESTA’

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la seguente sentenza nella causa penale del P. M.

CONTRO

  1. Palombo Antonio di Giuseppe, di anni 21;
  2. Rossi Giovanni fu Giuseppe di anni 18, contadini di Villa S. Stefano

IMPUTATI

di furto campestre di cipolle con danno di lire 3 in pregiudizio di Colini Giuseppe, avvenuto in una notte degli ultimi di febbraio 1886.

SENTITI gli imputati nel loro interrogatorio;

SENTITA la lettura degli atti e documenti;

SENTITI i testimoni;

SENTITO il P.M. nelle sue conclusioni orali, il difensore degli imputati nelle sue deduzioni, nonché gli imputati stessi che ebbero per ultimi la parola

FATTO

Giuseppe Colini di Villa S. Stefano si querelò delli suoi conterranei Palombo Antonio e Rossi Giovanni per furto campestre di cipolle del valore di lire 3 perpetrato in un suo terreno sito in contrada Sterpetto nel territorio di Villa S. Stefano.

DIRITTO

E’ provata la verità del reato.

ATTESO CHE quantunque il reato in querela sia rimasto provato cogli elementi raccolti a casa di Giovanni Rossi, nulla poi si è raccolto sul conto di Palombo Antonio; quindi debito giudizio impone che fosse sottoposto a condanna il primo (Rossi Giovanni) e mandato assolto il secondo (Palombo Antonio).

ATTESO CHE pel giudicabile Rossi, avuto riguardo ai suoi buoni precedenti ed alla tenuità della materia furtiva,

DICHIARA

Rossi Giovanni fu Giuseppe colpevole del reato ascrittogli e con istanze attenuanti lo condanna a lire 12 di ammenda. Assolve poi Palombo Antonio per non provata reità

 

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