PALOMBO ANTONIO – ROSSI GIOVANNI
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fine
febbraio 1886 |
IN NOME DI SUA MAESTA’
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Pretore del Mandamento di Ceccano ha proferito la
seguente sentenza nella causa penale del P. M.
CONTRO
- Palombo Antonio di Giuseppe, di anni 21;
- Rossi Giovanni fu Giuseppe di anni 18, contadini di Villa S. Stefano
IMPUTATI
di furto campestre di cipolle con danno di lire 3 in
pregiudizio di Colini Giuseppe, avvenuto in una notte degli ultimi di
febbraio 1886.
SENTITI gli imputati nel loro interrogatorio;
SENTITA la lettura degli atti e documenti;
SENTITI i testimoni;
SENTITO il P.M. nelle sue conclusioni orali, il
difensore degli imputati nelle sue deduzioni, nonché gli imputati stessi
che ebbero per ultimi la parola
FATTO
Giuseppe Colini di Villa S. Stefano si querelò delli
suoi conterranei Palombo Antonio e Rossi Giovanni per furto campestre di
cipolle del valore di lire 3 perpetrato in un suo terreno sito in contrada
Sterpetto nel territorio di Villa S. Stefano.
DIRITTO
E’ provata la verità del reato.
ATTESO CHE quantunque il reato in querela sia rimasto
provato cogli elementi raccolti a casa di Giovanni Rossi, nulla poi si è
raccolto sul conto di Palombo Antonio; quindi debito giudizio impone che
fosse sottoposto a condanna il primo (Rossi Giovanni) e mandato assolto il
secondo (Palombo Antonio).
ATTESO CHE pel giudicabile Rossi, avuto riguardo ai
suoi buoni precedenti ed alla tenuità della materia furtiva,
DICHIARA
Rossi Giovanni fu Giuseppe colpevole del reato
ascrittogli e con istanze attenuanti lo condanna a lire 12 di ammenda.
Assolve poi Palombo Antonio per non provata reità