Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
 

PALOMBO LUIGI – BRAVO ERNESTO

(1 gennaio 1890)

IN NOME DI SUA MAESTA’

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, avvocato Giulio Monteverde ha pronunciato la seguente sentenza nella causa del Pubblico Ministero

CONTRO

  1. Palombo Luigi di Carlo, di anni 35, contadino;
  2. Bravo Ernesto di Lorenzo, di anni 32, possidente, ambidue residenti a Villa S. Stefano

IMPUTATI

Ambidue di contravvenzione all’articolo 488 C.P. per essere stati colti in luogo pubblico in istato di manifesta ubriachezza molesta;

il secondo di contravvenzione all’articolo 466 par.3 C.P. per avere portato un fucile carico in luogo pubblico ove era numerosa gente, reati avvenuti in Villa S. Stefano il giorno 1 gennaio 1890.

In esito all’odierno dibattimento sentiti il P.M. nelle sue conclusioni orali, il difensore degli imputati nei mezzi di difesa, nonché gli imputati stessi che ebbero per ultimi la parola.

RITENUTO che è risultato il fatto che nel giorno 1 gennaio 1890 Palombo Luigi e Bravo Ernesto trovandosi ubriachi incominciarono a questionare in mezzo alla piazza del Mercato di Villa S. Stefano ove era concorso di gente, recando così per il loro stato di ubriachezza, molestia alle persone presenti. Anzi il Bravo, essendosi allontanato, tornò poco dopo armato di un fucile. Per questi fatti furono ambidue gli imputati denunziati.

ATTESO CHE dalle deposizioni dei testi è risultato provato che i due imputati furono colti in luogo pubblico in istato di ubriachezza manifesta e molesta ed è risultato altresì che il Bravo (munito della debita licenza) si presentò nella detta piazza armato di fucile, non si è però provato che il fucile fosse carico nulla avendo saputo dire i testimoni a tale proposito. E pertanto, mentre i due imputati debbono essere ritenuti colpevoli della contravvenzione loro imputata per il reato di ubriachezza, in quanto all’altro reato, imputato al Bravo, deve richiedersi l’assoluzione per non provata reità. Si dichiarano, pertanto, Palombo Luigi e Bravo Ernesto colpevoli del reato di contravvenzione all’articolo 488 e si

CONDANNANO

alla pena di lire 30 di ammenda ciascuno e solidalmente al pagamento delle spese processuali.

 

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