PALOMBO LUIGI – BRAVO ERNESTO
(1 gennaio 1890) |
IN NOME DI SUA MAESTA’
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Pretore del Mandamento di Ceccano, avvocato Giulio
Monteverde ha pronunciato la seguente sentenza nella causa del Pubblico
Ministero
CONTRO
- Palombo Luigi di Carlo, di anni 35, contadino;
- Bravo Ernesto di Lorenzo, di anni 32, possidente, ambidue residenti
a Villa S. Stefano
IMPUTATI
Ambidue di
contravvenzione all’articolo 488 C.P. per essere stati colti in luogo
pubblico in istato di manifesta ubriachezza molesta;
il secondo di
contravvenzione all’articolo 466 par.3 C.P. per avere portato un fucile
carico in luogo pubblico ove era numerosa gente, reati avvenuti in Villa
S. Stefano il giorno 1 gennaio 1890.
In esito
all’odierno dibattimento sentiti il P.M. nelle sue conclusioni orali, il
difensore degli imputati nei mezzi di difesa, nonché gli imputati stessi
che ebbero per ultimi la parola.
RITENUTO che è risultato il fatto che nel giorno 1
gennaio 1890 Palombo Luigi e Bravo Ernesto trovandosi ubriachi
incominciarono a questionare in mezzo alla piazza del Mercato di Villa S.
Stefano ove era concorso di gente, recando così per il loro stato di
ubriachezza, molestia alle persone presenti. Anzi il Bravo, essendosi
allontanato, tornò poco dopo armato di un fucile. Per questi fatti furono
ambidue gli imputati denunziati.
ATTESO CHE dalle deposizioni dei testi è risultato
provato che i due imputati furono colti in luogo pubblico in istato di
ubriachezza manifesta e molesta ed è risultato altresì che il Bravo
(munito della debita licenza) si presentò nella detta piazza armato di
fucile, non si è però provato che il fucile fosse carico nulla avendo
saputo dire i testimoni a tale proposito. E pertanto, mentre i due
imputati debbono essere ritenuti colpevoli della contravvenzione loro
imputata per il reato di ubriachezza, in quanto all’altro reato, imputato
al Bravo, deve richiedersi l’assoluzione per non provata reità. Si
dichiarano, pertanto, Palombo Luigi e Bravo Ernesto colpevoli del reato di
contravvenzione all’articolo 488 e si
CONDANNANO
alla pena di lire 30 di ammenda ciascuno e solidalmente
al pagamento delle spese processuali.