PALOMBO PAOLO E PALOMBO CARLO
(13 marzo 1876) |
Il Pretore del Mandamento di Ceccano
ha profferito la seguente sentenza
nella causa penale del Pubblico Ministero
CONTRO
- Palombo Paolo fu Domenico, di anni 69, contadino nato e domiciliato
a Villa S. Stefano, comparso;
- Palombo Carlo fu Domenico di anni 36, nato e domiciliato a Villa S.
Stefano, comparso.
IMPUTATI
di pascolo
abusivo, per avere nel 13 marzo 1876 in Villa S. Stefano fatto pascolare i
lori porci nelle ghiande del sig, Giacinto Marella in contrada Vallefredda;
SENTITO nelle
sue conclusioni orali il Pubblico Ministero e l’Imputati nelle proprie
discolpe, a mezzo anche del difensore, avendo avuto per ultimi la parola;
CONSIDERANDO in
fatto che il sig. Giacinto Marella querelavasi contro gli odierni imputati
per averli rinvenuti nel pomeriggio del 13 trascorso novembre in contrada
Vallefredda e Sparelle, tenimento di Villa S. Stefano, a pascere i loro
maiali nelle ghiande d’una sua selva ed a prova dell’esposto recare 5
testimoni;
CONSIDERANDO
che i prevenuti (imputati) pur ammettendo di essere passati nella pubblica
via che porta dentro quella macchia per abbeverare le loro mandre negano
del tutto che vi avessero pascolato i loro suini. E invero i testimoni
Tranelli Antonio e Palombo Costantino non ebbero occasione di vedere gli
imputati e molto meno che pascolassero mentre Pantoli Lorenzo, Lucarini
Giuseppe e Rossi Rocco ammettendo di aver veduto passare nella pubblica
via gli odierni prevenuti, negano del tutto che in quella tenuta si
soffermassero a pascolare, ma che transitassero semplicemente nella via e
che in essa fosse stata rinvenuta caduta qualche ghianda se la mangiassero
passando quegli animali. Ciò è confermato in migliore modo dalla
deposizione del Rossi Rocco al quale era stata affidata dallo stesso
Marella, querelante, la sorveglianza di quel bosco ed egli non essendo
affatto contraddetto dal querelante ripetutamente affermò che gli imputati
transitassero semplicemente per la pubblica via senza soffermarsi affatto
a pascolare;
CONSIDERANDO
che in tale stato di cose, essendo nei prevenuti il diritto di transitare
nella pubblica via non è da attribuire loro se qualche ghianda caduta e
abbandonata venisse mangiata in passando dalle loro mandre, ciò non
costituisce il reato del pascolo abusivo mancando non solo l’elemento
intenzionale, ma il fatto stesso incriminabile in quanto che esso deve
intendersi avvenuto per casualità, per modo accidente.
VISTO l’art.
343 Cod. Proc. Pen.
HA GIUDICATO
doversi assolvere, come si assolvono, Paolo Palombo e
Carlo Palombo dall’imputazione a loro fatta per non costituire essa, a
termini di Legge, un reato.
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Contrada
Vallefredda |
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