L’anno 1910, il giorno 11 del mese di Agosto, in
Frosinone il Tribunale Penale composto dal cav. Noce Carlo, presidente, da
Maffei Ruggiero e Granito Alfredo, giudici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro Palombo Pietro Augusto fu Antonio e
fu Palombo Luisa, nato il 9 gennaio 1878 a Villa S. Stefano, contadino
emigrato in America, contumace, imputato del delitto di cui alla prima
parte dell’art. 221 C.P. commesso a danno del fratello Angelomaria il 1
giugno 1909.
IL FATTO
Palombo Pietro Augusto, trovandosi in America, mandò in
Italia a suo fratello Angelomaria 30 scudi e il prezzo del biglietto
d’imbarco affinché questi potesse raggiungerlo.
Quando Angelomaria fu in America, entrambi i fratelli
depositarono a poco a poco i loro risparmi fino alla totale comune somma
di lire 2000 su una Banca americana, e poi stabilirono che tale somma
dovesse servire per l’acquisto di un terreno al loro paese nativo (V.S.S);
e dovendo Pietro ritornare in Italia prima del fratello, fu anche
stabilito che al nome di Pietro si spedisse la somma dalla suddetta Banca
alla Cassa Postale di Risparmio in Italia per potere poi egli comprare a
nome proprio e del fratello Angelomaria un terreno. Il patto non fu
osservato: il denaro giunse in Italia al Ministero il 9 gennaio 1907,
speditovi dalla Banca americana e il 13 aprile e il 24 giugno dello stesso
anno, Pietro ritirò le 2000 lire dall’ufficio postale di V.S.S. ma non si
curò d’impiegarle secondo il convenuto (accordo). Non avendo Pietro più
acquistato il terreno secondo il su cennato patto, fu citato dal fratello
in giudizio dinanzi al Pretore di Ceccano per la restituzione della sua
parte di 1000 lire. L’attore (Angelomaria) deferì al fratello il
giuramento decisorio se fosse vero d'aver ricevuto da lui lire 1000 allo
scopo suddetto e di non aver fatto l’acquisto. Il convenuto (Pietro) giurò
all’udienza del 1 giugno 1909 di aver ricevuto dal fratello 1000 lire
soltanto come restituzione di altrettanta somma che esso Pietro aveva dato
in prestito a Angelomaria mandandogliela dall’America, e negò quindi di
aver ricevuto le 1000 lire per acquistare un terreno. Su querela di
Angelomaria fu iniziato contro Pietro un procedimento per spergiuro. Alla
odierna udienza Pietro fu contumace perché tornato in America, e i fatti
rimasero provati nei sensi sopranarrati.
Osserva il Collegio non potersi dubitare della reità
(colpevolezza) di Pietro perché il dubbio che questi volle lanciare
nell’animo del giudice, in periodo istruttorio, circa la verità delle
proprie osservazioni cade di fronte alla prova del patto tra fratelli
posteriore ai prestiti di danaro fatti da Pietro ad Angelomaria e sul cui
ammontare neanche si ha alcun elemento. Se così non fosse il patto non si
spigherebbe, ed è quindi evidente supporre che in America Angelomaria
avesse prima pagato il debito al fratello e poi insieme con costui avesse
raggranellato il deposito presso la Banca americana. Ed è anche da notare
che l’Angelomaria, allorquando fece quel patto mostrò esplicitamente di
diffidare del fratello e voleva che il denaro si spedisse al Ministero
italiano a nome suo e di Pietro, e fu solo per persuasione di un
compaesano suo amico ch’egli accondiscese che la spedizione si facesse al
solo nome di Pietro per evitare poi le noie e le spese di una procura per
autorizzare il fratello a ritirare in Italia anche la sua parte di denaro.
Questa circostanza è la riprova che al momento del fatto Pietro aveva
dovuto già riavere da Angelomaria quanto in antecedenza gli aveva
prestato, altrimenti non si sarebbe stabilito che la somma delle 2000
lire doveva servire per l’acquisto di un fondo a parti uguali ossia con
conferimento uguale di quote di denaro.
Per questi motivi il tribunale
DICHIARA
Palombo Pietro Augusto colpevole del delitto
ascrittogli e lo condanna ad 8 messi di reclusione, alla multa di lire
300, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di mesi 6, ai
danni da liquidarsi verso Palombo Angelomaria ed alle spese processuali.