PALOMBO ROCCO – BONOMO GIACOMO |
4 luglio 1892 |
IN NOME DI SUA MAESTA’
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Pretore del Mandamento di Ceccano, ha pronunciato la
seguente sentenza nella causa penale promossa dal Pubblico Ministero
CONTRO
1)Palombo Rocco fu Giovanbattista di anni 49 nato e
domiciliato a Villa S. Stefano;
2)Bonomo Giacomo fu Filippo, di anni 50, di Villa S.
Stefano.
IMPUTATI
Il primo di lesioni personali senza esito di malattia
in offesa del Bonomo, nonché di pubbliche ingiurie in offesa ed in
presenza della stesso Bonomo;
il secondo di pubbliche ingiurie in offesa del Palombo;
tutti e due poi di ubriachezza manifesta e molesta in
luogo pubblico, reati commessi in Villa S. Stefano lì 4 luglio 1892.
In esito all’odierno dibattimento, sentito il P.M.
nelle sue conclusioni orali e il difensore degli imputati stessi che primi
ed ultimi ebbero la parola:
RITENUTO che Palombo Rocco e Bonomo Giacomo si
querelarono scambievolmente per ingiurie e percosse senza esito di
malattia;
RITENUTO che vennero ambedue denunziati dai RR CC. Per
ubriachezza molesta e ripugnante in luogo pubblico;
RITENUTO che pel primo reato devesi dichiarare non
luogo a procedere essendo state ritirate le due querele;
RITENUTO che per l’ubriachezza debbono andare assolti
avendo dichiarato tutti i testimoni intesi che i due imputati non erano
ubriachi
DICHIARA
Non luogo a procedimento penale a carico degli imputati
pel reato di ingiurie e lesioni essendo intervenuta desistenza. Dichiara
non provata la reità degli imputati per ubriachezza e li assolve. Li
condanna in solido alle spese del procedimento