L’anno 1912, il giorno 23 del mese di marzo, in Frosinone il Tribunale Penale composto dai signori Noce cav. Carlo presidente, Marsiglia Michele e Baldassarre Francesco, giudici, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa a carico di Palombo Rocco fu Giovambattista e fu Leo Florinda, di anni 66, da Villa Santo Stefano IMPUTATO a) del reato di cui all’art. 194 nr 2 C.P. per avere in Villa S. Stefano, il 1 gennaio 1912, oltraggiato il sindaco di detto comune, Filippo Bonomo, usando minacce verso il medesimo; b) di contravvenzione all’art. 464 nr 2 C.P. per avere nelle dette circostanza trasportato fuori dalla propria abitazione e appartenenza un’arma insidiosa. FATTO ritenuto che il 1 gennaio 1912 in piazza del Mercato di Villa S. Stefano il Palombo Rocco ad alta voce proferì parole oltraggiose all’indirizzo delle autorità di quel Comune, il Sindaco Bonomo Filippo gli chiese spiegazione ma il Palombo gli rispose "Si l’ho giusto appunto con te perchè voi autorità di Villa S. Stefano siete una massa di villani, porci e camorristi che presto ricacceremo dall’amministrazione". Nel contempo il Palombo, fattosi un poco indietro, estrasse dalla tasca interna della giacca un punteruolo, ponendosi in atto minaccioso verso il sindaco; che denunziato il fatto all’autorità giudiziaria il Palombo venne per citazione diretta chiamato avanti questo Tribunale per rispondere dei reati riferiti in epigrafe; considerato che dalle risultanze processuali e specialmente dalle deposizioni dei testi Bonomo Rinaldo (guardia campestre), Palombo Bianca e Leo Filippo sono rimasti pienamente provati i fatti attribuiti al Palombo i quali esauriscono gli estremi per la giuridica sussistenza del delitto di oltraggio con minaccia ai sensi degli articoli 194 nr 2 e 195 C.P. PER QUESTI MOTIVI dichiara Palombo Rocco colpevole del delitto ascrittogli nonché della contravvenzione di porto d’arma, reati commessi nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo d’imputazione e con il beneficio del vizio parziale di mente per ubriachezza volontaria e visti gli articoli suddetti lo condanna alla pena complessiva della reclusione per giorni 21, alla multa di lire 60 ed alle spese processuali. Ordina la confisca del punteruolo in giudiziale sequestro.
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31.5.11
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