ROCCO PALOMBO |
13 maggio 1890 |
IN NOME DI SUA MAESTA’
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Pretore del Mandamento di Ceccano, avvocato Giulio
Monteverde ha pronunciato la seguente sentenza nella causa fiscale
promossa dal Pubblico Ministero contro Palombo Rocco fu Giovanbattista di
anni 47 nato e domiciliato a Villa S. Stefano
IMPUTATO
di avere il giorno 13 maggio in Villa S. Stefano
asportato (portato) un fucile, senza la debita licenza.
In esito all’odierno dibattimento, sentito il P.M.
nelle sue conclusioni orali e l’imputato con il suo difensore che ultimi
ebbero la parola;
RITENUTO che è risultato come nel giorno 13 maggio 1890
Palombo Rocco asportava in Villa S. Stefano un fucile senza essere munito
di licenza. Per questo fatto è stato denunciato a questa Pretura.
ATTESO CHE è evidente che l’imputato si è reso
responsabile della contravvenzione di cui all’articolo 464 C.P., che tale
responsabilità viene ricusata per lettera rilasciata all’imputato dal
facente funzione di Sindaco Don Baldassarre Perlini giacché fosse pure che
il sindaco lo avesse autorizzato a portare il fucile, è certo che nel
momento in cui fu visto entro S. Stefano non stava a fare la verifica del
bestiame, a parte poi che dalla nota de R.R. Carabinieri risulta che il Sindaco
non avesse concessa al Palombo alcuna autorizzazione, il che induce a
ritenere che la lettera del Perlini possa essere fatta posteriormente al
solo scopo di favorire l’imputato e a questa convinzione si può giungere
quando si consideri lo stato deplorevole in cui si trova la popolazione di
Villa S. Stefano in cui avviene che un Lorenzo Bravo pur valendosi di un
diritto che gli accordi la legge ed agevolando in tal modo il compito
della giustizia per ragioni di partito, si fa a denunziare il Palombo per
ragioni di partito e ne viene di conseguenza che dal partito opposto, a cui
appartiene il detto Don Baldassarre Perlini, si cerchi di salvarlo.
Epperò si crede di doversi applicare al Palombo la pena
di lire 150 di ammenda oltre la condanna alle spese del dibattimento.