TOPPETTA FLAVIANO
(4 e 14 maggio 1873)
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In nome di sua Maestà
Vittorio Emanuele II
Per grazia di Dio e volontà della
nazione
RE D’ITALIA
Udienza di sabato 2 agosto 1873
Il Tribunale civile e correzionale
di Frosinone composto dai signori avv. Giulio Flacchi, presidente,
Giovanni Magliani e Vincenzo Toccafondi, giudici, ha profferito la
seguente sentenza nella causa
CONTRO
Toppetta Flaviano fu Domenico di
anni 30, ammogliato con prole, contadino nato e domiciliato in Villa S.
Stefano, detenuto dal 29 giugno 1873
IMPUTATO
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di oltraggio con gesti e minacce
al Sindaco di Villa S. Stefano, sig. Celestino Bonomo per causa delle
sue funzioni, per avere nei giorni 4 e 14 maggio 1873 con aria
minacciosa e con parole e gesti fatto oltraggio al detto Sindaco col
penetrare anche nella sua casa (art. 259 C.P.);
-
di porto di arma vietata,
essendo persona sospetta, per avere nel giorno 14 maggio portato indosso
e fuori della propria abitazione un coltello avente i caratteri di
quelli proibiti (art. 459 e 464 C.P.)
UDITE le risultanze del
dibattimento;
UDITO il Procuratore nelle sue
conclusioni orali;
UDITO l’imputato, il suo difensore
e di nuovo l’imputato che per ultimo ebbe la parola;
RITENUTO che nei primi giorni di
maggio 1873 i Reali Carabinieri procedevano in Villa S. Stefano a
domiciliare perquisizione a carico di Toppetta Flaviano, ex brigante
amnistiato e soggetto all’ammonizione;
RITENUTO che il Toppetta non
essendosi trovato in casa in quella circostanza, e saputo il fatto al suo
ritorno in paese lo credette provocato dal Sindaco, onde la sera del 4
stesso di maggio, vistolo per strada, in sopportico Loggia, lo avvicinava
profferendo parole minacciose non però contro il medesimo, ma come colui
che ha intenzione di fare dello strepito;
RITENUTO che il successivo giorno
14 sulle ore della sera si recava nell’abitazione del Sindaco per
reclamare contro la propria moglie, ed in tale circostanza teneva un
pugnale a cintola colla mano poggiata sull’impugnatura del medesimo, ma
trovato il Sindaco in compagnia di altre persone si allontanò;
RITENUTO, in quanto al primo reato
che non conosciamo nel caso di estremi della Legge richiesti per
costituirlo (il reato), dacchè non furono profferite parole o fatti gesti
di minaccia e di oltraggio contro il Sindaco stesso, ma bensì vaghe e
generali parole di minaccia e di spavalderia;
RITENUTO che il reato di porto
d’arma vietata fuori della propria abitazione viene constatato dal deposto
(deposizione) del Sindaco e di due testimoni che ne distinsero il manico
ed uno anche la lunghezza della lama, asserendo che era uno stocco
(pugnale) a manico fisso e che perciò deve ritenersi arma insidiosa;
RITENUTO che le cattive qualità
dell’imputato e la sofferta ammonizione risultano dalle sedi di reato
(carte processuali) lette nel pubblico dibattimento;
RITENUTO che il condannato è
tenuto al pagamento delle spese processuali;
RITENUTO che il carcere
preventivamente sofferto può essere computato nella durata della pena;
VISTI gli articoli 455, 464 C.P.
legge 6 luglio 1871 e l’articolo 393 Codice di Procedura Penale
DICHIARA
Flaviano Toppetta colpevole di
porto d’arma insidiosa, essendo persona sospetta per avere il 14 maggio
1873 portato indosso fuori della propria abitazione un coltello avente i
caratteri di quelli insidiosi e lo condanna a due anni di carcere,
conputandogli quello preventivamente sofferto, nonché alle spese del
procedimento a favore dell’Erario dello Stato
DICHIARA
di non farsi luogo a procedere
contro lo stesso Toppetta per la imputazione di oltraggio e minacce al
Sindaco di Villa S. Stefano
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"Sopportico
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