Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
 

TOPPETTA FLAVIANO

(4 e 14 maggio 1873)

In nome di sua Maestà

Vittorio Emanuele II

Per grazia di Dio e volontà della nazione

RE D’ITALIA

Udienza di sabato 2 agosto 1873

Il Tribunale civile e correzionale di Frosinone composto dai signori avv. Giulio Flacchi, presidente, Giovanni Magliani e Vincenzo Toccafondi, giudici, ha profferito la seguente sentenza nella causa

CONTRO

Toppetta Flaviano fu Domenico di anni 30, ammogliato con prole, contadino nato e domiciliato in Villa S. Stefano, detenuto dal 29 giugno 1873

IMPUTATO

  1. di oltraggio con gesti e minacce al Sindaco di Villa S. Stefano, sig. Celestino Bonomo per causa delle sue funzioni, per avere nei giorni 4 e 14 maggio 1873 con aria minacciosa e con parole e gesti fatto oltraggio al detto Sindaco col penetrare anche nella sua casa (art. 259 C.P.);

  2. di porto di arma vietata, essendo persona sospetta, per avere nel giorno 14 maggio portato indosso e fuori della propria abitazione un coltello avente i caratteri di quelli proibiti (art. 459 e 464 C.P.)

UDITE le risultanze del dibattimento;

UDITO il Procuratore nelle sue conclusioni orali;

UDITO l’imputato, il suo difensore e di nuovo l’imputato che per ultimo ebbe la parola;

RITENUTO che nei primi giorni di maggio 1873 i Reali Carabinieri procedevano in Villa S. Stefano a domiciliare perquisizione a carico di Toppetta Flaviano, ex brigante amnistiato e soggetto all’ammonizione;

RITENUTO che il Toppetta non essendosi trovato in casa in quella circostanza, e saputo il fatto al suo ritorno in paese lo credette provocato dal Sindaco, onde la sera del 4 stesso di maggio, vistolo per strada, in sopportico Loggia, lo avvicinava profferendo parole minacciose non però contro il medesimo, ma come colui che ha intenzione di fare dello strepito;

RITENUTO che il successivo giorno 14 sulle ore della sera si recava nell’abitazione del Sindaco per reclamare contro la propria moglie, ed in tale circostanza teneva un pugnale a cintola colla mano poggiata sull’impugnatura del medesimo, ma trovato il Sindaco in compagnia di altre persone si allontanò;

RITENUTO, in quanto al primo reato che non conosciamo nel caso di estremi della Legge richiesti per costituirlo (il reato), dacchè non furono profferite parole o fatti gesti di minaccia e di oltraggio contro il Sindaco stesso, ma bensì vaghe e generali parole di minaccia e di spavalderia;

RITENUTO che il reato di porto d’arma vietata fuori della propria abitazione viene constatato dal deposto (deposizione) del Sindaco e di due testimoni che ne distinsero il manico ed uno anche la lunghezza della lama, asserendo che era uno stocco (pugnale) a manico fisso e che perciò deve ritenersi arma insidiosa;

RITENUTO che le cattive qualità dell’imputato e la sofferta ammonizione risultano dalle sedi di reato (carte processuali) lette nel pubblico dibattimento;

RITENUTO che il condannato è tenuto al pagamento delle spese processuali;

RITENUTO che il carcere preventivamente sofferto può essere computato nella durata della pena;

VISTI gli articoli 455, 464 C.P. legge 6 luglio 1871 e l’articolo 393 Codice di Procedura Penale

DICHIARA

Flaviano Toppetta colpevole di porto d’arma insidiosa, essendo persona sospetta per avere il 14 maggio 1873 portato indosso fuori della propria abitazione un coltello avente i caratteri di quelli insidiosi e lo condanna a due anni di carcere, conputandogli quello preventivamente sofferto, nonché alle spese del procedimento a favore dell’Erario dello Stato

DICHIARA

di non farsi luogo a procedere contro lo stesso Toppetta per la imputazione di oltraggio e minacce al Sindaco di Villa S. Stefano

"Sopportico Loggia" durante la Festa del Corpus Domini 2010

 

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15.6.11

www.villasantostefano.com

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