L’anno 1911, 8 marzo, in Frosinone il Tribunale Penale,
presieduto dal signor Amadio Pasquale, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa a carico di Anticoli Ulderico di Innocenzo, di anni 43 da
Villa S. Stefano, libero, presente
APPELLANTE
della sentenza del Pretore di Frosinone del 3 marzo
1911 con la quale fu condannato a giorni 3 di arresto, a lire 5 di ammenda
e a lire 72 di pena pecuniaria
IL FATTO
I Reali Carabinieri di Torrice denunziavano con verbale
14 dicembre 1910 Anticoli Ulderico per porto di rivoltella senza la
prescritta licenza e per sparo di un colpo di essa oltre che per la
contravvenzione alla legge sulle concessioni governative.
RITENUTO che celebratosi il dibattimento il
Pretore di Frosinone si convinse della responsabilità dell’Anticoli e lo
condannò alla pena di giorni 3 di reclusione, a lire 5 di ammenda e a lire
72 di pena pecuniaria.
CHE avverso di tale sentenza il condannato
interpose appello adducendo a motivo la non provata reità.
OSSERVA che l’addotto motivo non trova riscontro
nelle risultanze del dibattimento celebrato innanzi al Pretore dalle quali
emerse in modo chiaro che l’appellanre si rese colpevole delle diverse
contravvenzioni ascrittegli giusta la deposizione della testimone Arduini
Annamaria che vide nelle mani dell’Anticoli una rivoltella dalla quale
fece partire un colpo, e l’accertamento del Brigadiere dei Carabinieri che
riscontrò un foro fatto dal proiettile su di una tavola di un pagliaio.
CHE però il Pretore avrebbe potuto concedere
all’Anticoli il beneficio della legge del perdono in vista dei buoni
precedenti, risultando che egli nel 1894 riportò una condanna a giorni 10
di reclusione, ossia 15 anni orsono, tempo più che sufficiente a farlo
ritornare riabilitato di diritto;
CHE in tali sensi va riformata la sentenza
appellata con la condanna dell’appellante alle maggiori spese;
CHE del decreto d’amnistia, 27 marzo 1911 fu
dichiarata l’interruzione dell’azione penale in ordine alla
contravvenzione della legge sulle concessioni governative purchè il
termine prefisso dalla stessa domanda d’amnistia.
In applicazione dell’art. 367 e del Regio Decreto
d’amnistia 27 marzo 1911 e della legge 26 giugno 1904 nr. 267 in parziale
riforma della sentenza appellata si ordina di sospendere l’esecuzione
della pena di giorni 3 di arresto inflitta ad Articoli Ulderico, durante
il termine di 18 mesi.
DICHIARA
Non farsi luogo a procedimento a carico dello stesso
Articoli per le altre sue contravvenzioni ascrittagli dalla legge sulle
concessioni governative per estinzione dell’azione penale in virtù di
amnistia purchè paghi la tassa prescritta entro il termine stabilito nel
suddetto Regio Decreto.
Condanna l’appellante alle spese di questo
procedimento.
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