RAZZA VENTRIGLIO | |||
In nome di Vittorio Emanuele III Per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D’ITALIA Il Tribunale Penale di Frosinone Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa penale CONTRO Iorio Domenico fu Bonaventura e fu Rosa Lauri, di anni 65, da Villa S. Stefano, detenuto, presente IMPUTATO
IN FATTO E IN DIRITTO RITENUTO che il 7 agosto 1921 in Villa S. Stefano nell’osteria di tal Bonomo Vincenzo (marito di Ferrari Assunta) vennero a questione Iorio Domenico e Bonomo Romeo per il fatto che lo Iorio riteneva che l’altro non avesse voluto accomodargli un orologio. Il Bonomo Romeo era ubriaco e violentemente investì con parole il vecchio Iorio, scuotendolo dopo averlo preso per il petto e costringendolo, più di una volta, a sedere sulla sedia. Intervenne allora la figlia dello Iorio la quale rimproverò al Bonomo di prendersela con un vecchio, ma fu messa da parte con violenza da lui. In atteggiamento aggressivo il Bonomo si strinse sempre più allo Iorio e tenendolo con tutte e due le mani fermo per il bavero della giacca ripetutamente lo invitò a tirar fuori la rivoltella e fu in questo momento che lo Iorio, che portava senza licenza una rivoltella, la trasse dalla tasca della giacca ed esplose quasi a bruciapelo un colpo contro il Bonomo, ferendolo al fianco destro, cagionandogli una lesione che produsse pericolo di vita per giorni 34 e malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 80. Nell’odierno dibattimento lo Iorio si è protestato innocente osservando che fu il Bonomo che si impossessò della sua rivoltella prendendola dalla tasca della sua giacca e che egli, volendo disarmarlo, afferrò l’arma per la canna e nella colluttazione, seguita accidentalmente, era esploso il colpo dal quale era stato ferito il Bonomo. Però questa versione è restata esclusa dalle deposizioni di tutti i testimoni escussi (sentiti) dalle deposizioni dei quali emerge invece che il fatto si svolse come innanzi fu narrato dal Bonomo. A favore dello Iorio non si può negare il beneficio della grave provocazione, inquantoche egli agì perché gravemente pressato dallo atteggiamento aggressivo del Bonomo, il quale ripetutamente gli aveva messo le mani addosso e aveva strapazzato la sua figliola. Pena adeguata al fatto è quella di mesi 30 di reclusione che aumentati di un sesto per l’aggravamento dell’arma diventano 35 e attuata la diminuzione della metà, per la grave provocazione, la pena residua è di mesi 17 e giorni 15 di detenzione. Devesi affermare la responsabilità dello Iorio anche per le due contravvenzioni relative al porto di rivoltella senza licenza (mesi 2) e per il mancato pagamento della tassa di concessione. Per tali motivi DICHIARA Iorio Domenico colpevole dei reati di cui alle lettere a), b) e c) del capo d’imputazione col beneficio della grave provocazione e lo condanna alla pena complessiva di mesi 18 e giorni 5 di detenzione e lire 180 di pena pecuniaria a danni verso la parte lesa e alla liquidazione in separata sede delle spese del dibattimento. Ordina altresì la confisca della rivoltella. Frosinone 5 ottobre 1921
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7.2.13
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