RAZZA VENTRIGLIO | |
In nome di sua Maestà Umberto I Per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D’ITALIA Il Pretore del Mandamento di Ceccano, nella seduta del 31 agosto 1894, ha profferito la seguente SENTENZA nella causa penale del Pubblico Ministero CONTRO Iorio Domenico di Bonaventura, di anni 36, di Villa S. Stefano, contadino. IMPUTATO Di percosse semplici in persona di Colini Giovanni, guaribili in cinque giorni, avvenuta in Villa S. Stefano il 28 luglio 1894 SENTITO l’imputato nel suo interrogatorio, SENTITA la lettura degli atti e documenti, SENTITI i testimoni fiscali SENTITO il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni e l’imputato che per ultimo ebbe la parola FATTO Giovanni Colini di Villa S. Stefano querelavasi del suo conterraneo Domenico Iorio per percosse ricevute addì 28 luglio ultimo, ed aggiornatasi la causa per l’udienza di oggi, l’imputato non negava il fatto delle percosse, aggiungeva però che si era spinto a percuotere il Colini in seguito al furto di spighe di granone da lui commesso a suo danno. Il Colini riaffermava il delitto del giudicabile (imputato) ed insisteva per la giustizia IN DIRITTO E’ fondato il reato ascritto al giudicabile? ATTESOCHE dagli elementi raccolti nella pubblica discussione sono rimaste provate le percosse (vie di fatto) di cui alla querela, quindi il giudicabile non può sfuggire le conseguenze; e solo sul suo supposto che il ragazzo gli abbia rubato le spighe la pena da infliggergli vuol essere attenuata nella misura (entità) PER LO CHE IL PRETORE Visti e approvati gli art. 556 C.P. e 568 C.P.P. DICHIARA Domenico Iorio convinto (colpevole) del reato ascrittogli e, con circostanze attenuanti, lo condanna a lire 15 d’ammenda come pena principale e alle spese in favore dell’Erario Ceccano 31 agosto 1834 |
7.2.13
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