GAETANO IORIO
(23 luglio 1871) |
In nome di sua Maestà
Vittorio Emanuele II
Per grazia di Dio e volontà della nazione
RE D’ITALIA
Il Tribunale civile e correzionale
di Frosinone composto dai signori avv Enrico Oberty, Presidente, avv
Ignazio Borro, avv Vincenzo Toccafondi, giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa del Pubblico Ministero
CONTRO
-
Iorio Gaetano di Bonaventura e
Rosa Lauri, di anni 22, bovaro, celibe, nato e domiciliato a S. Stefano;
-
Catozzi Salvatore, di Francesco,
e Carlini Giuseppe, di anni 31, ammogliati con prole, di Ceccano, ove
hanno domicilio.
IMPUTATI
di avere, nel 23 luglio 1871, il
Iorio Gaetano ferito volontariamente in viso con arma impropria (sassi e
bastone) Vincenzo Malizia, Matteo Ciotoli e Catozzi Salvatore, il primo
alla radice del naso con frattura dell’osso sottostante ed alla gobba
frontale sinistra con frattura del sottoposto osso, guaribile in 30 giorni
con cicatrice apparente, ma non deformante; il secondo (Ciotoli) alla
regione temporo-frontale sinistra con frattura del sottostante osso,
guaribile in 28 giorni; ed il terzo (Catozzi) alla regione masseteria
destra, guaribile e guarita in 5 giorni.
Ed il Catozzi di aver ferito con
arma impropria Iorio Gaetano alla regione temporale sinistra con
scopertura del pericranio, ferita guarita in dieci giorni.
Udite le risultanze del pubblico
dibattimento
Visto il Pubblico Ministero nel sue
conclusioni
Udito i difensori degli imputati e
gli imputati stessi, i quali hanno avuto la parola per ultimi
Ritenuto in fatto, che nella sera
del 23 luglio 1871 in Ceccano avvenne un diverbio per causa di giuoco tra
l’imputato Iorio Gaetano da una parte con dei ceccanesi dall’altra, a
seguito di che nacque una rissa, per la quale lo Iorio rimaneva ferito
alla testa, rimanendo pure feriti Salvatore Catozzi, Vincenzo Malizia e
Matteo Ciotoli
RITENUTO che rimasto provato dalle
perizie che i detti ferimenti procurarono tutti malattia con impedimento
al lavoro per più di cinque e meno di trenta giorni
RITENUTO che le dirette ed
immediate incolpazioni (accuse) degli stessi Malizia, Ciotoli e Catozzi,
avvalorate dalle deposizioni dei testimoni provano in modo non dubbio che
autore delle ferite sopra riportate debba ritenersi lo Iorio, il quale le
ha procurate con lancio di sassi verso i medesimi per essere stato
cacciato fuori dall’osteria ove giuocava, né si può ammettere a suo favore
l’invocata scusa della provocazione, avendo egli per primo, con vie di
fatto, dato causa alla rissa
RITENUTO che in quanto
all’imputato Catozzi la prova di per se stessa debole che risultava a suo
carico dalla prima accusa dello stesso Iorio venne attenuata dalla
ritrattazione di costui fatta all’udienza e quindi il Catozzi deve
rispondere solo di ferimento causato in rissa, ma di quel ferimento si
ignora l’autore preciso non essendo attendibile la dichiarazione fatta
dallo stesso Iorio che esso gli sia stato causato da un tale Musichetti
che non risultò neppure presente al fatto.
RITENUTO che lo stesso Catozzi,
essendo già stato condannato a pena correzionale per ferimenti, è incorso
nella recidiva
VISTI gli art. 543, 565, 118 e 56
C.P. nonchè 368 e 569 C.P.P.
DICHIARA Gaetano Iorio colpevole
di ferite volontarie con arma impropria in danno di Malizia, Catozzi e
Carlini, ferite che hanno prodotto malattia ed incapacità al lavoro per
più di cinque e meno di trenta giorni
DICHIARA Salvatore Catozzi
colpevole di ferita volontaria avvenuta in rissa, della quale si ignora il
preciso autore, in danno del detto Iorio che gli produsse malattia e
incapacità al lavoro, con recidiva.
Per questi reati, avvenuti in
Ceccano, il 23 luglio 1871, condanna Iorio Gaetano alla pena del carcere
per mesi sei ed il Catozzi alla stessa pena per mesi tre (computando ad
entrambi il carcere già scontato) li condanna inoltre rispettivamente alla
indennità di ragione verso le parti lese e solidalmente alle stesse
(spese) del procedimento
In Frosinone, udienza del 27
ottobre 1871