Villa Violenta, cronache giudiziarie santostefanesi tra '800 ed inizio '900 - Rubrica a cura di Ernesto Petrilli
RAZZA VENTRIGLIO

GAETANO, ANGELO E DOMENICO (DETTO MIMMO) IORIO

(12 settembre 1885)

In nome di sua Maestà

Umberto I

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Ceccano, nella seduta del 30 ottobre 1885, ha profferito la seguente

SENTENZA

nella causa penale del Pubblico Ministero

CONTRO

  1. Iorio Gaetano del vivente Bonaventura e di Lauri Rosa, di anni 26, contadino, celibe:

  2. Iorio Angelo del vivente Bonaventura, e di Lauri rosa, di anni 32, contadino, ammogliato;

  3. Iorio Domenico del vivente Bonaventura e di Lauri Rosa, di anni 28, contadino, ammogliato, tutti di Villa Santo Stefano, i primi due comparsi (presenti) e l’altro contumace.

IMPUTATI

Passaggio abusivo sul terreno di Palombo Giuseppe in territorio di Villa S. Stefano il 12 settembre 1885 / art. 687 nr 2 Cod. Pen.

In contumacia dell’imputato Iorio Domenico,

SENTITI gli altri imputati nel loro interrogatorio,

SENTITE le letture degli atti e documenti,

SENTITI i testimoni fiscali

SENTITO il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali, il difensore degli imputati nelle sue deduzioni, nonché gli imputati stessi che per ultimi ebbero la parola

FATTO

Palombo Giuseppe di Villa S. Stefano querelavasi dei conterranei Gaetano, Angelo e Domenico Iorio per passaggio abusivo nel suo terreno il 12 settembre 1885.

Aggiornatasi la causa per oggi, all’udienza in contumacia di Iorio Domenico, gli altri due giudicabili (accusati) non negavano l’addebito; sostenevano però che erano sempre passati pel fondo del Palombo, senza che questi se ne fosse mai doluto (lamentato).

IN DIRITTO

Sta la responsabilità dei giudicabili?

ATTESOCHE la confessione stessa dei fratelli Iorio e le prove raccolte nella pubblica discussione hanno più che accertato il fatto del passaggio, né giova ai suddetti Iorio il fatto addotto in discarico di essere passati anche prima della denuncia nel fondo del Palombo.

ATTESOCHE la pena da infliggersi ai giudicabili vuol essere quella dell’ammenda in lire 10 ciascuno.

ATTESOCHE le spese seguono la condanna

PER LO CHE

VISTI ed applicati gli art. 687 nr 2 C.P. e 568 C.D.P.

DICHIARA

Iorio Gaetano, Angelo e Domenico colpevoli del reato loro ascritto e in contumacia del Iorio Domenico, condanna tutti i tre giudicabili (imputati) a lire 10 di ammenda per ciascuno e solidalmente alle spese del procedimento

Ceccano 30 ottobre 1885

Il Pretore

Vicolo santostefanese

<<< VILLA VIOLENTA

7.2.13

www.villasantostefano.com

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